Certificazione Isee e contestuale presentazione di Assegno Unico.

Posted on by Vito Ventrella

Carissimi,

            la Segreteria Interprovinciale  S.I.A.P. di Bari e B.A.T., al fine di soddisfare le esigenze dei propri iscritti ed in attuazione della legge delega n. 46/2021, ha predisposto il servizio di assistenza fiscale per la determinazione dell’Assegno Unico a decorrere da Marzo 2022,. misura che assume finalità previdenziali, mediante il riconoscimento di un importo esente da imposizione fiscale, determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare e alla composizione dello stesso.

E’ importante sapere che l’assegno unico (di cui potrai beneficiare dal 1/3/2022) andrà a sostituire:

  • le detrazioni fiscali;
  • l’assegno per il nucleo familiare (ANF);
  • una serie di bonus e agevolazioni, quali ad esempio l’assegno unico erogato dai Comuni, il premio alla nascita, il bonus bebè.

E’ del tutto evidente la rilevanza che tale previsione normativa riserva per Te e per la tua famiglia

            In considerazione di ciò, al fine di metterti nelle condizioni di poter fruire della nuova misura di sostegno alla famiglia da subito (cioè dal 1/3/2022), ti invitiamo a contattare la Scrivente Segreteria mediante una mail all’indirizzo: cafbari@siap-polizia.it avente oggetto: “Certificazione Isee e contestuale presentazione di Assegno Unico.”,  indicando, nome e cognome, ufficio di appartenenza, C.F. e numero di telefono,  al fine di fissare un appuntamento già dai primi giorni di gennaio 2022 utile all’ottenimento della tua certificazione Isee e alla contestuale presentazione di assegno unico.

Fissare fin da subito il tuo appuntamento ci consentirà di darti il miglior servizio, evitando file e mettendoti nelle condizioni di fruire della nuova misura senza alcun ritardo.

SINTESI DELL’ASSEGNO UNICO

L’assegno Unico sarà erogato mensilmente per il periodo compreso da marzo dell’anno di richiesta a febbraio dell’anno successivo, dietro specifica richiesta da presentare all’INPS, che provvederà direttamente al pagamento:

  • per ogni figlio minorenne e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
  • per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al 21° anno di età, a condizione che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea o svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, oppure risulti iscritto come disoccupato e in cerca di lavoro presso il centro per l’impiego, oppure svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età.

CHI RICHIEDE L’ASSEGNO DEVE:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno come ricercatore autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico si presenta a partire dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo che va dal 1° marzo dell’anno di presentazione della domanda a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di genitori separati e di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

La norma prevede che, al fine di determinare il corretto importo da erogare a titolo di assegno unico, il richiedente debba avere una certificazione Isee in corso di validità. La domanda dell’assegno unico potrà essere presentata anche senza ISEE, ma in questo caso l’importo spettante sarà pari al minimo riconosciuto.

L’importo dell’assegno a differenza di quanto avveniva con l’ANF (che era erogato direttamente dal datore di lavoro), sarà pagato direttamente da Inps al richiedente mediante accredito su conto corrente o mediante bonifico domiciliato.

Gli importi mensili dell’assegno spettante per ciascun figlio a carico sono stati individuati e riparametrati in base all’ISEE.

Si informano anticipatamente i Sigg.ri Iscritti che tale beneficio verrà sospeso in caso di  interruzione delega sindacale.

#noisiap !

Comunicato: “Certificazione Isee e contestuale presentazione di Assegno Unico.”Download

                                                                                         Il Segretario Generale Interprovinciale

                                                                                                            Vito VENTRELLA   

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